CAPITOLO I – PROGRAMMA GENERALE
Art. 1 – Il P.CARC è un partito di comunisti che assume la costituzione del GBP come suo obiettivo immediato e l’instaurazione del socialismo come obiettivo storico. La linea del P.CARC è quindi
– promuovere la moltiplicazione delle organizzazioni operaie e popolari (OO e OP), il loro coordinamento e il loro orientamento ad agire come nuove autorità pubbliche, ossia organismi le cui direttive sono accolte ed eseguite dalle masse popolari, fino a far ingoiare ai vertici della Repubblica Pontificia la costituzione del GBP;
– sostenere e valorizzare le lotte spontanee delle masse popolari e promuoverle, principalmente come strumento per creare OO e OP, per sviluppare e rafforzare la sinistra e coinvolgere anche la parte più arretrata delle masse popolari e come terreno per fare scuola di comunismo;
– fare propaganda per il socialismo.
Art. 2 – Il P.CARC fa parte della Carovana del (n)PCI, riconosce il (n)PCI come il partito che dirige la rivoluzione socialista nel nostro paese (guerra popolare rivoluzionaria) e lo considera suo “partito fratello”. Tra i due partiti esiste un’unità 1. sul bilancio dell’esperienza, 2. sull’analisi della situazione e 3. sulla linea generale indicati dal (n)PCI nel suo Manifesto Programma. La condivisione dell’obiettivo tattico del GBP e di quello strategico del socialismo crea un legame speciale tra il P.CARC e il (n)PCI: è sulla base di questa condivisione che il P.CARC ammette per i suoi membri la doppia militanza, nel P.CARC e nel (n)PCI.
Art. 3 – L’unità del P.CARC è l’unità sulla linea, sull’obiettivo e sui mezzi per realizzarli definiti nei documenti approvati dal Congresso e negli altri documenti del Partito. È inevitabile che nel corso dello sviluppo della nostra azione sorgano dissensi e contrasti relativi all’analisi della situazione, alla tattica da seguire nel lavoro interno (volto al funzionamento e al rafforzamento del Partito) e nel lavoro esterno (volto ad attuare la linea del Partito), alle decisioni da adottare nel corso delle varie attività. I contrasti devono essere individuati, posti in luce, studiati e trattati nell’ambito del Partito (distinguendo tra contraddizioni antagoniste e non), con il metodo della lotta tra le due linee, per il raggiungimento di un’unità superiore. Finché permane il contrasto, la minoranza deve seguire la linea decisa dalla maggioranza ed entrambe devono verificare e cercare la verità sulla base dell’esperienza.
CAPITOLO II – PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Art. 4 – Il principale principio organizzativo del P.CARC è il centralismo democratico applicato a tutti i livelli. Esso è la traduzione sul piano organizzativo nel Partito della democrazia proletaria. Tutta l’organizzazione fa parte di un unico sistema nazionale di direzione e osserva un’unica disciplina: l’individuo deve essere subordinato al collettivo, la minoranza deve essere subordinata alla maggioranza, l’istanza inferiore deve essere subordinata all’istanza superiore. L’applicazione del centralismo democratico dentro il Partito deve essere effettiva e garantire e promuovere la libertà di espressione e di proposta, la critica e l’autocritica, insieme all’unità di azione a tutti i livelli del Partito.
Se un organismo o membro del Partito dissente dalle analisi, dalle linee, dalle direttive o dalle decisioni della Direzione, deve esprimere le sue riserve all’istanza superiore, ma contemporaneamente deve applicare lealmente, attivamente e creativamente le direttive e le decisioni. L’istanza superiore ha il dovere di prendere seriamente in esame le critiche e le proposte che le pervengono e di dare risposte motivate.
Democrazia proletaria non significa far finta che siamo tutti uguali, ma che tutti i compagni sono spinti in avanti e che le differenze che esistono tra i membri sono tenute in considerazione nell’assegnazione dei compiti e trattate applicando il criterio “chi è più avanti insegna a chi è più indietro, chi è più indietro si impegna ad apprendere e ad avanzare delegando sempre meno”.
Il P.CARC promuove l’assunzione di ruoli di responsabilità e direzione a ogni livello (centrale, federale e di sezione) da parte delle donne, dei giovani e degli immigrati delle masse popolari (cioè della parte delle masse che più subisce l’oppressione del regime della Repubblica Pontificia, su cui gli effetti della crisi generale del capitalismo si riversano in misura più grave e che sono bersaglio della mobilitazione reazionaria) membri del partito. Per questo il P.CARC adotta il criterio della “discriminazione positiva”: quando al momento dell’elezione o della nomina di un responsabile e di un dirigente si tratta di scegliere tra un uomo o una donna, tra un anziano o un giovane, tra un autoctono o un immigrato, a parità di altre condizioni (dedizione alla causa, capacità di orientarsi e di orientare) va privilegiata l’elezione rispettivamente di una donna, di un giovane e di un immigrato.
Art. 5 – Ogni Sezione del P.CARC è la sezione territoriale di un partito nazionale. Ogni Sezione è diretta da un segretario che organizza l’attività ordinaria e straordinaria, mobilita e organizza membri, collaboratori e simpatizzanti, cura i rapporti con le istanze superiori del Partito.
CAPITOLO III – MEMBRI, COLLABORATORI E SIMPATIZZANTI
Art. 6 – Il P.CARC punta a diventare un partito di quadri e di massa. Ogni membro del Partito deve concorrere secondo le proprie capacità alla vita dell’organismo di appartenenza e alle attività del Partito. Tre sono i livelli di militanza:
– Militante di base (primo livello di militanza):
1. condivide gli obiettivi del Partito (GBP e socialismo) e ne applica la linea,
2. partecipa anche se non sistematicamente alle riunioni ordinarie di sezione e alle attività di Partito,
3. nel suo ambiente di vita e di lavoro diffonde Resistenza, le parole d’ordine e la linea del Partito, aiuta il Partito a stabilire contatti e raccoglie sottoscrizioni per finanziare il Partito,
4. paga una quota mensile,
5. ha adeguate attitudini intellettuali, morali, psicologiche e fisiche per partecipare all’attività del Partito.
– Quadro intermedio (secondo livello di militanza):
1. condivide concezione, analisi e linea generale della Carovana (n)PCI e ha un discreto livello di apprendimento, assimilazione e applicazione della concezione comunista del mondo,
2. svolge compiti di responsabilità nel o per il Partito,
3. dedica con serietà e passione una parte importante della sua vita all’attività del Partito,
4. è disposto a seguire corsi periodici di formazione e percorsi di Critica-Autocritica-Trasformazione (CAT) per elevare il proprio livello di apprendimento, assimilazione e applicazione della concezione comunista del mondo,
5. contribuisce al finanziamento del Partito con la parte del suo reddito non indispensabile per una vita dignitosa ma modesta sua e dei familiari a suo carico e si mobilita nelle attività per finanziare il Partito,
6. ha adeguate attitudini intellettuali, morali psicologiche e fisiche per partecipare all’attività del Partito.
– Quadro superiore (terzo livello di militanza):
1. condivide concezione, analisi e linea generale della Carovana (n)PCI e ha un buon livello di apprendimento, assimilazione e applicazione della concezione comunista del mondo,
2. è disposto a spostarsi secondo le esigenze del Partito,
3. è disposto a diventare Rivoluzionario di Professione con formula creativa o meno,
4. è disposto a seguire corsi di formazione e percorsi di CAT per elevare il proprio livello di apprendimento, assimilazione e applicazione della concezione comunista del mondo,
5. resiste efficacemente al sistema di intossicazione delle opinioni e dei sentimenti, alla saturazione del tempo libero mediante la moltiplicazione di attività correnti e alla fuga nel mondo virtuale,
6. mette senza riserve le proprie risorse economiche e relazioni al servizio del Partito e si mobilita nelle attività per finanziare il partito,
7. ha buone attitudini intellettuali, morali, psicologiche e fisiche per partecipare all’attività del Partito.
Ogni membro del Partito e ogni candidato può proporsi per essere inquadrato in uno dei tre livelli. Compito dell’istanza superiore è analizzare la proposta, decidere e impostare un percorso specifico di cura, formazione e valorizzazione del compagno.
Art. 7 – È collaboratore del P.CARC chi manifesta simpatia e sostegno verso il Partito e la lotta che conduce, si mobilita per contribuire alla realizzazione di alcune attività del Partito e per portare (in forme e modi differenti) la sua linea tra le masse popolari, favorendo così il legame tra il Partito e le masse e la sua azione di orientamento. È simpatizzante del P.CARC chi manifesta simpatia e sostegno verso il Partito e la lotta che conduce. Entrambi si associano al Partito con la tessera simpatizzante pagando una quota mensile.
Art. 8 – Ogni nuovo membro deve essere conosciuto dai compagni (esperienza politica e personale, tenore e condizioni di vita) e deve aver fatto un periodo di candidatura lavorando sotto la direzione del Partito. La durata e il contenuto della candidatura varia a seconda del livello di militanza a cui un compagno si candida.
L’ammissione dei nuovi membri deve essere approvata dalla riunione plenaria della Sezione locale e deve essere comunicata alla Segreteria Federale (SF).
L’ammissione di membri singoli è approvata dalla SF per le zone di competenza e dal Comitato Direttivo (CD) per le zone non di competenza delle SF e per i compagni che fanno parte dei collettivi di lavoro centrale.
Art. 9 – Ogni membro è tenuto alla vigilanza rivoluzionaria:
a) è tenuto alla riservatezza circa i documenti, le attività, la composizione e gli altri aspetti che il Partito dichiara riservati, mentre è tenuto a propagandarne analisi, linee, obiettivi e iniziative;
b) è tenuto inoltre a proteggere il Partito da infiltrazioni, provocazioni, spionaggio e aggressioni;
c) se un membro ha dei sospetti sulla lealtà e correttezza di un altro membro, deve esporre i suoi dubbi al dirigente di livello immediatamente superiore a quello del membro sospettato. Il dirigente è tenuto a verificare i sospetti sollevati, a informare l’istanza superiore e a prendere i provvedimenti del caso, salvo diversa indicazione da parte dei suoi dirigenti.
Art. 10 – Quando un membro viola lo Statuto, l’organismo o l’istanza di appartenenza, nell’ambito delle proprie funzioni e dei propri poteri e a seconda del caso concreto, prende nei suoi confronti le seguenti misure disciplinari:
a) ammonizione,
b) destituzione dalla carica,
c) sospensione con messa in osservazione,
d) espulsione dal Partito,
e) radiazione dal Partito.
Le misure disciplinari relative alla sospensione, all’espulsione e alla radiazione devono essere approvate dalla riunione plenaria dell’organismo o dell’istanza di appartenenza del membro interessato e devono essere comunicate all’istanza superiore e alla Direzione Nazionale (DN).
In ogni caso le misure disciplinari d) ed e) devono essere comminate dall’istanza più alta alla quale il compagno appartiene. Le istanze inferiori alle quali il compagno appartiene possono fare proposta e richiesta di applicazione delle misure d) ed e) all’istanza superiore alla quale il compagno appartiene.
Art. 11 – Il membro che si ritiene ingiustamente sottoposto alle misure disciplinari della sospensione, dell’espulsione e della radiazione può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG), che provvederà alla verifica e, se del caso, predisporrà il ritiro del provvedimento.
Art. 12 – Ogni membro può dimettersi dal P.CARC motivando chiaramente e per iscritto a tutte le istanze a cui appartiene i motivi delle dimissioni e regolando la cosa in modo da nuocere il meno possibile al lavoro del Partito (che può anche significare continuare a svolgere, se il collettivo lo richiede, i propri compiti per qualche mese, nonostante le dimissioni, per permettere al collettivo di riorganizzarsi). Le dimissioni devono essere comunicate all’istanza superiore.
Art. 13 – Ogni membro o dirigente che si dimette o che viene espulso, può chiedere di rientrare come militante di base ma con un periodo di verifica, sotto la direzione del segretario di Sezione. Al suo rientro non può svolgere compiti di direzione per un anno; dopo aver lavorato con dedizione e disciplina può candidarsi negli organi direttivi.
Art. 14 – I membri del Partito non inquadrati in una Sezione sono diretti dalla SF o dal CD della DN.
CAPITOLO IV – ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO
Art. 15 – Nell’intervallo tra due congressi la direzione politica del Partito spetta, nell’ambito delle proprie competenze, al segretario della Sezione, alla Segreteria Federale (SF), alla Direzione Nazionale (DN).
A) Sezione
Art. 16 – La base dell’organizzazione del Partito è la Sezione organizzata a livello territoriale (città, paese, zona, quartiere). Ad essa debbono appartenere tutti gli iscritti che lavorano e abitano in quel luogo.
La formazione di una nuova Sezione deve essere approvata dalla SF territorialmente competente.
Ogni Sezione è diretta da un segretario che ne organizza l’attività.
Il segretario è eletto dal Congresso della Sezione e dura in carica per tre anni, a meno che la maggioranza dei membri della Sezione o la SF chiedano anticipatamente una verifica.
L’elezione del segretario deve essere comunicata alla SF. Questa può chiedere, motivandolo, di effettuare una nuova votazione per eleggere un diverso segretario. La SF deve comunque accettare i risultati della seconda votazione.
B) Federazione
Art. 17 – La Federazione include le Sezioni di un determinato comprensorio, è costituita di norma su base regionale. Possono essere costituite Federazioni su base provinciale. Alla costituzione della Federazione provvede la Direzione Nazionale (DN).
Art. 18 – Ogni Federazione è diretta da un segretario federale (sf) e da una Segreteria Federale (SF), composta dal segretario federale e da altri membri, il cui numero viene fissato dalla Direzione Nazionale in funzione del numero delle Sezioni presenti nel territorio di competenza.
In caso di dimissioni o espulsione di un membro, la SF può procedere alla cooptazione di un altro membro.
Per quanto riguarda invece l’aumento del numero dei membri della SF per via dell’aumento delle attività del Partito, la SF può procedere alla cooptazione di altri membri (fino al massimo di 1/3), però dietro parere favorevole della DN e con approvazione dei 2/3 dei membri della SF.
Art. 19 – Il sf e i membri della SF sono eletti dal Congresso di Federazione e durano normalmente in carica per tre anni, a meno che la maggioranza dei segretari delle Sezioni o la Direzione Nazionale ne chiedano anticipatamente la verifica.
Il sf e i membri della SF devono essere compagni che hanno dato prova di serietà, impegno e volontà di trasformarsi sotto la guida del Partito e assumersi responsabilità.
L’elezione del sf e della SF deve essere comunicata alla DN. Questa può chiedere, motivandolo, di effettuare una nuova votazione per eleggere un diverso segretario federale e/o variare la composizione della SF. La DN deve comunque accettare i risultati della seconda votazione.
Art. 20 – Il sf e i membri della SF costituiscono la Direzione della Federazione che rappresenta il Partito nella regione o provincia in tutte le istanze, coordina e verifica le attività delle Sezioni e dei militanti che non sono inquadrati nelle Sezioni e che la DN o la SF ha stabilito devono essere seguiti dalla SF, promuove e decide la formazione di nuove Sezioni, organizza le mobilitazioni del Partito a carattere regionale o provinciale, dirige i settori di lavoro federali, cura i rapporti con la DN del Partito.
La Direzione della Federazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta ne ravvede la necessità.
Art. 21 – La Segreteria Federale può commissariare, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri e con decisione motivata scritta, una Sezione, qualora non svolgesse adeguatamente i suoi compiti istituzionali, incaricando un membro della Segreteria stessa o un suo delegato di assumerne la direzione. La Sezione commissariata può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).
C) Direzione Nazionale (DN)
Art. 22 – La DN è composta dal Segretario Nazionale (SN) che la presiede, da 12 membri eletti dal Congresso del Partito e dal presidente della CNG.
Il numero dei membri della DN è fissato dal congresso. La DN può cooptare altri membri (fino a un massimo di 1/4 dei componenti della DN) con decisione approvata da 2/3 dei suoi membri.
I candidati alla DN devono avere almeno un anno di comprovata militanza e avere svolto con impegno ed efficacia almeno una responsabilità di settore.
Art. 23 – La DN è il massimo organismo di direzione del Partito tra un congresso e l’altro e presiede al sistema nazionale di direzione.
La DN rappresenta il Partito in tutte le istanze, crea i diversi organi del Partito, nomina le redazioni centrali degli organi di stampa, organizza e dirige tutte quelle iniziative che rivestono importanza per l’intero Partito, distribuisce le forze e i mezzi nei vari settori di lavoro e amministra la cassa centrale.
La DN viene convocata in sessione ordinaria dal Comitato Direttivo con cadenza almeno trimestrale, è presieduta dal Segretario Nazionale (SN). L’ordine del giorno deve essere comunicato con un anticipo di almeno una settimana.
La DN prende le sue decisioni a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui lo Statuto stabilisce diversamente.
Art. 24 – La DN nomina al suo interno un Comitato Direttivo (CD), composto dal Segretario Nazionale (SN) e da altri membri eletti dalla DN per la direzione delle attività centrali. Il numero dei membri del CD e la sua composizione vengono definiti dalla DN. Essa può modificare a suo giudizio il numero dei membri e la composizione del CD.
La DN promuove, dirige e decide la formazione di nuove Federazioni.
Art. 25 – La DN può commissariare, con maggioranza di 2/3 dei suoi membri e con decisione motivata scritta, una Segreteria Federale qualora non svolgesse adeguatamente i suoi compiti istituzionali, incaricando un membro della DN stessa o da essa delegato di assumerne la direzione e il controllo dell’attività. La SF commissariata può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).
Art. 26 – La DN, di fronte a gravi mancanze compiute da un suo membro nel lavoro della DN stessa o di altre istanze del Partito, prende le misure disciplinari che ritiene opportune nell’interesse del Partito (sospensione dalla DN, espulsione o radiazione dal Partito). Le misure devono essere approvate da almeno 2/3 dei membri della DN. Il membro della DN sottoposto alle misure disciplinari può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).
D) Comitato Direttivo (CD) e segreteria del CD (sCD)
Art. 27 – Il CD è composto dal SN, membro di diritto, e da altri membri nominati dalla DN. Il CD è presieduto dal SN e decide a maggioranza.
Il CD ha il compito della gestione corrente delle attività centrali del Partito e dell’organizzazione e gestione del Centro Nazionale (CN), che è l’insieme degli uffici esecutivi delle attività centrali.
Il CD agisce su delega della DN e secondo le linee decise dalla DN. La DN stabilisce il contenuto della delega e lo può modificare in ogni momento.
Art. 28 – La sCD viene nominata dalla DN tra i componenti del CD. Vi fanno parte il SN più altri membri del CD. Il numero dei membri della sCD e la sua composizione vengono definiti dalla DN. Essa può modificare a suo giudizio il numero dei membri e la composizione della sCD.
La sCD ha compiti di direzione, orientamento, coordinamento e sviluppo della sinergia tra settori e tra responsabili nazionali tra un CD e l’altro e di promozione e direzione delle mobilitazioni e delle operazioni tattiche verso l’esterno.
E) Il Segretario Nazionale (SN)
Art. 29 – Il SN è eletto direttamente dal Congresso. Egli rappresenta il Partito in tutte le istanze e ha i poteri indicati nello statuto e quelli delegatigli dalla DN o dal CD.
F) La Commissione Nazionale di Garanzia (CNG)
Art. 30 – Il Congresso del Partito elegge la CNG composta dal presidente e da altri 2 membri, più un membro supplente.
La CNG vigila e garantisce il rispetto dello Statuto; decide in merito ai ricorsi in materia di sanzioni disciplinari; verifica i bilanci economici; formula proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti; esprime pareri sulle proposte di scioglimento o commissariamento di organismi dirigenti.
Il presidente della CNG è membro di diritto della DN, senza diritto di voto.
CAPITOLO V – CONGRESSO
Art. 31 – Il Congresso è la suprema istanza del Partito e viene convocato dalla DN di regola ogni 3 anni. Congressi straordinari vengono convocati dalla maggioranza di 2/3 dei componenti della DN o dalla maggioranza delle Federazioni.
La convocazione del Congresso, come pure il suo ordine del giorno e le tesi devono essere portati a conoscenza dei membri del Partito con almeno due mesi di anticipo.
Art. 32 – Il Congresso è composto dalla DN uscente e dai delegati eletti nei Congressi di Federazione.
Il Congresso: a) discute le relazioni della DN, della CNG e di altri dirigenti e membri del Partito; b) dirime le questioni programmatiche del Partito; c) delibera su tutti i problemi politici, tattici e organizzativi; d) elegge il Segretario Nazionale, la DN e la CNG.
Il Congresso ha la facoltà di deliberare se in esso sono rappresentati almeno la metà dei membri.
Art. 33 – Il Congresso del Partito è preceduto dai Congressi di Sezione e dai Congressi di Federazione. I Congressi di Sezione eleggono i delegati per il Congresso di Federazione. Al Congresso di Federazione partecipano i membri della SF uscente e i delegati delle Sezioni.
Art. 34 – Le norme per la rappresentanza dei Congressi di Sezione e per lo svolgimento dei lavori vengono fissate dalla SF e devono essere approvate dalla CNG.
Art. 35 – Il Congresso di Federazione elegge i delegati per il Congresso del Partito. Le norme per la rappresentanza dei Congressi di Federazione e per lo svolgimento dei lavori vengono fissate dalla DN e devono essere approvate dalla CNG.
CAPITOLO VI – LA TESSERA E I SIMBOLI
Art. 36 – La tessera attesta la regolare iscrizione al Partito. Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera una copia della Dichiarazione Generale con le Risoluzioni collegate e dello Statuto.
La tessera simpatizzante del Partito viene predisposta dal Centro e gestita a livello di Federazione.
Art. 37 – La bandiera del P.CARC è rossa con al centro il simbolo del Partito.
Art. 38 – Il simbolo è il seguente: cerchio con bordo giallo e sfondo rosso, all’interno falce e martello gialla sovrastante la scritta CARC gialla, nel semicerchio superiore la scritta in giallo PARTITO dei COMITATI di APPOGGIO alla RESISTENZA, nel semicerchio inferiore la scritta in giallo per il COMUNISMO.
Firenze, 27 gennaio 2019