Statuto approvato dal IV Congresso

CAPITOLO I – PROGRAMMA GENERALE

 

Art. 1 – Il P.CARC è un Partito di comunisti che assume la costituzione del GBP come suo obiettivo immediato e l’instaurazione del socialismo come obiettivo storico. La linea del P.CARC è quindi

– promuovere la moltiplicazione delle organizzazioni operaie e popolari (OO e OP), il loro coordinamento e il loro orientamento ad agire come Nuove Autorità Pubbliche, ossia organismi le cui direttive sono accolte ed eseguite dalle masse popolari, fino a costituire il GBP;

– sostenere e valorizzare le lotte spontanee delle masse popolari e promuoverle, principalmente come strumento per creare OO e OP, per sviluppare e rafforzare la sinistra e coinvolgere anche la parte più arretrata delle masse popolari e come terreno per fare scuola di comunismo;

– fare propaganda per il socialismo e il comunismo.

Sulla base dell’attuazione di questa linea il P.CARC accumula forze rivoluzionarie e promuove la Riforma Morale e Intellettuale (RMI) dei suoi membri e dei candidati a entrare nel Partito.

 

Art. 2 – Il P.CARC riconosce che la Carovana del (n)PCI, alla quale è sempre appartenuto e ha dato il suo contributo, è la maggiore e la migliore concentrazione del movimento comunista che esiste nel nostro paese. Riconosce che la concezione, la linea, i metodi e i criteri che hanno guidato la costruzione del (n)PCI sono fondamentalmente giusti, relativamente giusti. Il P.CARC riconosce e fa propria, tenendo conto delle sue caratteristiche e del suo ruolo, l’analisi e la linea indicate dal (n)PCI nel Manifesto-Programma.

Il P.CARC riconosce nel (n)PCI il Partito comunista che conduce la lotta per l’instaurazione del socialismo nel nostro paese, attraverso la strategia della GPRdiLD, elaborando e attuando le tattiche più adatte. La costituzione del GBP è per il (n)PCI uno strumento di questo percorso e non necessariamente l’unico possibile. Nella società attuale due sono le vie aperte: mobilitazione rivoluzionaria e mobilitazione reazionaria. Quindi è possibile anche l’instaurazione del socialismo passando attraverso la guerra imperialista.

La condivisione dell’obiettivo tattico del GBP e quello strategico del socialismo crea un legame speciale tra il P.CARC e il (n)PCI: è sulla base di questa condivisione che il P.CARC ammette per i suoi membri la doppia militanza, nel P.CARC e nel (n)PCI.

 

Art. 3 – Il P.CARC mobilita, unisce e organizza gli uomini, le donne, i giovani  e gli immigrati che, quale che sia il loro livello iniziale, si impegnano ad applicare secondo le loro capacità la linea del P.CARC e a contribuire allo sviluppo della mobilitazione rivoluzionaria delle masse; promuove sistematicamente il processo di trasformazione per l’elevazione intellettuale e morale dei suoi membri (RMI) attraverso la formazione alla concezione comunista del mondo (apprendimento, assimilazione e applicazione), la partecipazione all’elaborazione e all’attuazione della linea nel particolare e nel concreto sia al nostro interno sia all’esterno. Il P.CARC lotta per instaurare la democrazia proletaria  per le masse popolari (il socialismo) di cui l’abolizione della proprietà privata e l’assegnazione a tutti di un lavoro utile e dignitoso sono la condizione, la premessa necessaria. Promuove (nel Partito) ed educa le OO e OP alla pratica della democrazia proletaria (partecipazione, coscienza critica, delega e revoca, verifica e controllo) e non a scimmiottare la democrazia borghese (che predica l’ipocrita uguaglianza tra proletari e borghesi e riduce la democrazia per le masse popolari al  votare o al fare assemblee, ecc.). La democrazia proletaria nel Partito è innanzitutto sviluppare il processo di emancipazione intellettuale e morale dei suoi membri dalla borghesia e dal clero, lo sviluppo della loro capacità di pensare e di agire scientificamente, di orientarsi da soli e di orientare gli altri, di essere costruttori della nuova governabilità delle masse popolari organizzate (il GBP) e del socialismo. Dal punto di vista organizzativo la democrazia proletaria nel Partito si traduce nel centralismo democratico.

 

Art. 4 – Il P.CARC adotta la “linea di massa” come principale metodo di lavoro e di direzione verso gli elementi avanzati e il resto delle masse popolari, i sinceri democratici, i collettivi e gli organismi comunisti, progressisti, sindacali, verso i collaboratori, simpatizzanti e gli altri organismi della carovana del (n)PCI. La linea di massa consiste:

  1. nel comprendere le tendenze esistenti in ogni ambiente e a ogni livello delle masse popolari, sostenere la tendenza positiva (quella tendenza che, se prevale e si sviluppa, porta a confluire nel fiume della rivoluzione socialista) e contrastare e combattere la tendenza negativa (quella che, se si sviluppa e prevale, mantiene e rafforza la direzione e il domino della borghesia imperialista). In ogni ambiente, e in ogni fase della sua trasformazione, vi è sempre una sinistra, un centro e una destra:

– la sinistra è costituita da coloro che impersonano la tendenza positiva (non importa se ne hanno coscienza o meno, se usano o no parole d’ordine “di sinistra”);

– il centro è costituito da coloro che non sono ancora schierati: all’inizio di un processo, in generale, costituiscono la maggioranza, non perché “le masse sono stupide e debbono essere illuminate dalla minoranza”, ma perché ogni condizione si manifesta gradualmente e l’esperienza produce gradualmente i suoi effetti nell’atteggiamento delle persone;

– la destra è costituita da coloro che impersonano la tendenza negativa (quali che siano le loro intenzioni e le loro parole d’ordine).

Lavorare col metodo della linea di massa significa quindi individuare in ogni situazione e fase particolare la sinistra, mobilitarla e organizzarla affinché possa unire a sé il centro e isolare la destra;

  1. nel raccogliere gli elementi di conoscenza sparsi e confusi che esistono tra le masse e le loro aspirazioni, elaborarli e ricavarne obiettivi, linee, metodi e criteri, portarli tra le masse fino a che queste li fanno propri (“dalle masse alle masse”) e li traducono in azione e, attraverso la loro esperienza, ne venga provata la giustezza. Raccogliere quindi ancora una volta in sintesi i punti di vista delle masse, di nuovo riportare ad esse le idee che risultano dalla sintesi e così via, più e più volte, in modo che a ogni nuovo confronto con le masse queste idee emergano con sempre maggiore giustezza e divengano più vitali e significative (ossia che la concezione dei comunisti diventi sempre più ricca e concreta).

 

Art. 5 – Il P.CARC sviluppa con altre organizzazioni comuniste a livello nazionale e internazionale una politica da fronte basata su tre pilastri: 1. conoscenza reciproca, iniziative comuni in ogni caso in cui è possibile e scambio di esperienze; 2. dibattito aperto, basato sulla critica e l’autocritica, relativo all’analisi della situazione, al bilancio del movimento comunista, al programma, ai metodi di lavoro, alla linea generale e alle linee particolari; 3. solidarietà reciproca di fronte alla repressione della borghesia imperialista.

Il P.CARC sviluppa una politica da fronte comune con gli organismi che promuovono la mobilitazione popolare nel nostro paese, attraverso la conoscenza reciproca, lo scambio di esperienze, la promozione di iniziative comuni, il dibattito sulla situazione e i compiti che essa pone, la solidarietà reciproca.

 

Art. 6 – L’unità del P.CARC è l’unità sulla linea, sull’obiettivo e sui mezzi per realizzarla. È inevitabile che nel corso dello sviluppo della nostra azione sorgano dissensi e contrasti relativi all’analisi della situazione, alla tattica da seguire nel lavoro interno (volto all’attività e al rafforzamento del Partito) e nel lavoro esterno (volto ad attuare la linea del Partito), alle decisioni da adottare nel corso delle varie attività. I contrasti devono essere individuati, posti in luce, studiati e trattati nell’ambito del Partito (distinguendo tra contraddizioni antagoniste e non), con il metodo della lotta tra le due linee, per il raggiungimento dell’unità superiore. Finché permane il contrasto, la minoranza deve seguire la linea decisa dalla maggioranza ed entrambe debbono verificare e cercare la verità sulla base dell’esperienza.

 

 

CAPITOLO II – PRINCIPI ORGANIZZATIVI

 

Art. 7 – Il principale principio organizzativo del P.CARC è il centralismo democratico applicato a tutti i livelli. Esso è la traduzione sul piano organizzativo nel Partito della democrazia proletaria. Tutta l’organizzazione fa parte di un unico sistema nazionale di direzione e osserva un’unica disciplina: l’individuo deve essere subordinato al collettivo, la minoranza deve essere subordinata alla maggioranza, l’istanza inferiore deve essere subordinata all’istanza superiore. L’applicazione del centralismo democratico dentro il Partito deve essere effettiva e garantire e promuovere la libertà di espressione e di proposta, la critica e l’autocritica, insieme all’unità di azione a tutti i livelli del Partito.

 

Art. 8 – Ogni Sezione del P.CARC è la sezione territoriale di un partito nazionale. Ogni Sezione applica al suo interno la divisione dei compiti per il funzionamento, la formazione e il lavoro istituzionale. Tutte le Sezioni sono parte di un sistema nazionale di direzione che si esprime in attività (raccolta delle esperienze, bilancio delle esperienze, traduzione in linee e compiti, esecuzione, risorse finanziarie) e organismi specifici.

La direzione consiste nel raccogliere le esperienze, elaborarle in analisi, tradurre le analisi in obiettivi, linee, direttive e decisioni, portare queste agli organismi che le debbono attuare, seguire e controllarne l’applicazione.

 

Art. 9 – Ogni Sezione del P.CARC deve concorrere al sistema nazionale di direzione ed eseguire le direttive e le decisioni degli organi dirigenti del Partito, adattandole allo specifico movimento delle masse nella propria zona e contribuendo alla direzione con la sua esperienza. Se una Sezione dissente dalle analisi, dalle linee, dalle direttive o dalle decisioni della Direzione, essa deve esprimere le sue riserve all’istanza superiore, ma contemporaneamente deve applicare lealmente, attivamente e creativamente le direttive e le decisioni. L’istanza superiore ha il dovere di prendere seriamente in esame le critiche e le proposte che le pervengono dalle Sezioni e di dare risposte motivate.

 

Art. 10 – Ogni Sezione deve contribuire al bilancio comune delle esperienze e a rafforzare il sistema nazionale di direzione e il Centro Nazionale (CN). Ogni Sezione deve inviare regolarmente alla Segretaria Federale (SF) di appartenenza e al Centro Nazionale: il rapporto mensile sulle attività svolte (diario mensile), il bilancio economico mensile, la scheda di diffusione di Resistenza, il contributo economico mensile ed altri eventuali rapporti che siano richiesti dalla Direzione del P.CARC.

 

Art. 11 – Ogni membro del P.CARC deve concorrere secondo le proprie capacità alla vita dell’organismo di appartenenza con proposte, con la propria esperienza e i propri mezzi ed eseguire i compiti assegnatigli. Ognuno ha il diritto e il dovere di esercitare la critica e l’autocritica e di avanzare proposte e suggerimenti all’interno dell’organizzazione. Se un membro del P.CARC dissente dalle analisi, dalle linee, dalle direttive o dalle decisioni della Direzione del P.CARC, della sua Segreteria Federale o della sua Sezione, ha il diritto di scavalcare la sua istanza e di rivolgersi all’istanza superiore. Deve tuttavia applicare lealmente, attivamente e creativamente le direttive e le decisioni.

L’istanza superiore ha il dovere di prendere seriamente in esame le critiche e le proposte che le pervengono dai membri, dalle Sezioni e dalle Segreterie Federali e di dare risposte motivate.

 

Art. 12 – Ogni Segreteria Federale deve contribuire al bilancio comune delle esperienze e a rafforzare il sistema nazionale di direzione e il Centro Nazionale (CN). La SF deve inviare regolarmente al Centro Nazionale: il rapporto mensile delle attività svolte dalla SF e dalle Sezioni della sua zona di competenza (diario delle attività della SF) e altri eventuali rapporti che siano richiesti dalla Direzione del P.CARC.

 

 

CAPITOLO III – MEMBRI, COLLABORATORI E SIMPATIZZANTI

 

Art. 13 – Può essere membro del P.CARC chi:

  1. accetta la linea politica e lo Statuto,
  2. è disponibile a fare un processo di trasformazione morale e intellettuale sotto la direzione del Partito,
  3. lavora attivamente e con lealtà in un organismo del Partito,
  4. applica le direttive e le decisioni degli organismi dirigenti e osserva la disciplina del Partito,
  5. adotta uno stile di vita sia personale che politico corrispondente ai principi del movimento comunista, che favorisca lo sviluppo del legame del nostro Partito con le masse popolari e la classe operaia,
  6. f) paga una quota.

 

Art. 14 – E’ collaboratore del P.CARC chi manifesta simpatia e sostegno verso il Partito e la lotta che conduce, si mobilita per contribuire alla realizzazione di alcune attività del Partito e per portare (in forme e modi differenti) la sua linea tra le masse popolari, favorendo così il legame tra il Partito e le masse e la sua azione di orientamento. E’ simpatizzante del P.CARC chi manifesta simpatia e sostegno verso il Partito e la lotta che conduce. Entrambi si associano al Partito con la tessera simpatizzante pagando una quota mensile.

 

Art. 15 – Ogni nuovo membro deve essere ben conosciuto dai compagni (esperienza politica e personale, tenore e condizioni di vita) e deve aver fatto un periodo di candidatura di almeno 3 mesi lavorando sotto la direzione del Partito.

L’ammissione dei nuovi membri deve essere approvata dalla riunione plenaria della Sezione locale e deve essere comunicata alla SF.

L’ammissione di membri singoli è approvata dalla SF per le zone di competenza e dal CD per le zone non di competenza delle SF e per i compagni che fanno parte dei collettivi di lavoro centrale.

 

Art. 16 – Ogni membro è tenuto alla vigilanza rivoluzionaria:

  1. è tenuto alla riservatezza circa i documenti, le attività, la composizione e gli altri aspetti che il Partito dichiara riservati, mentre è tenuto a propagandare analisi, linee, obiettivi e iniziative del P.CARC;
  2. è tenuto inoltre a proteggere il Partito da infiltrazioni, provocazioni, spionaggio e aggressioni;
  3. se un membro ha dei sospetti sulla lealtà e correttezza di un altro membro deve esporre i suoi dubbi al dirigente di livello immediatamente superiore a quello del membro sospettato. Il dirigente è tenuto a verificare i sospetti sollevati, a informare l’istanza superiore e a prendere i provvedimenti del caso, salvo diversa indicazione da parte dei suoi dirigenti.

 

Art. 17 – Quando un membro viola lo Statuto, l’organismo o l’istanza di appartenenza, nell’ambito delle proprie funzioni e dei propri poteri e a seconda del caso concreto, prende nei suoi confronti le seguenti misure disciplinari:

  1. a) ammonizione,
  2. b) destituzione dalla carica,
  3. c) sospensione con messa in osservazione,
  4. d) espulsione dal Partito,
  5. e) radiazione dal Partito.

Le misure disciplinari relative alla sospensione, all’espulsione e alla radiazione devono essere approvate dalla riunione plenaria dell’organismo o dell’istanza di appartenenza del membro interessato e devono essere comunicate all’istanza superiore e alla DN.

In ogni caso le misure disciplinari d) ed e) devono essere comminate dall’istanza più alta alla quale il compagno appartiene. Le istanze inferiori alle quali il compagno appartiene possono fare proposta e richiesta di applicazione delle misure d) ed e) all’istanza superiore alla quale il compagno appartiene.

 

Art. 18 – Il membro che si ritiene ingiustamente sottoposto alle misure disciplinari della sospensione, dell’espulsione e della radiazione può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG), che provvederà alla verifica e, se del caso, predisporrà il ritiro del provvedimento.

 

Art. 19 – Ogni membro può dimettersi dal P.CARC motivando chiaramente e per iscritto a tutte le istanze a cui appartiene i motivi delle dimissioni e regolando la cosa in modo da nuocere il meno possibile al lavoro del P.CARC (che può anche significare continuare a svolgere, se il collettivo lo richiede, i propri compiti per qualche mese, nonostante le dimissioni, per permettere al collettivo di riorganizzarsi). Le dimissioni devono essere comunicate all’istanza superiore.

 

Art. 20 – Ogni membro o dirigente che si dimette o che viene espulso, può chiedere di rientrare come militante di base ma con un periodo di verifica di due mesi, sotto la direzione del segretario di Sezione. Al suo rientro non può svolgere compiti di direzione per un anno; dopo aver lavorato con dedizione e disciplina può candidarsi negli organi direttivi.

 

Art. 21 – I membri del Partito non inquadrati in una Sezione sono diretti dalla SF o dal CD della DN.

 

 

CAPITOLO IV – ORGANIZZAZIONI DEL PARTITO

 

Art. 22 – Nell’intervallo tra due congressi la direzione politica del Partito spetta, nell’ambito delle proprie competenze, al segretario o al Direttivo della Sezione, alla Segreteria Federale (SF), alla Direzione Nazionale (DN).

 

A) Sezione

Art. 23 – La base dell’organizzazione del Partito, il suo fondamento, è la Sezione organizzata a livello territoriale (città, paese, zona, quartiere). Ad essa debbono appartenere tutti gli iscritti che lavorano e abitano in quel luogo.

La formazione di una nuova Sezione deve essere approvata dalla SF territorialmente competente.

Ogni Sezione decide al suo interno la divisione dei compiti e delle responsabilità.

Ogni Sezione è diretta da un segretario e da un Direttivo, il cui numero viene fissato in funzione degli iscritti dalla SF.

 

Art. 24 – Il segretario e il Direttivo sono eletti dal Congresso della Sezione e durano in carica per due anni, a meno che la maggioranza dei membri della Sezione o la SF chiedano anticipatamente una verifica.

L’elezione del segretario e del Direttivo deve essere comunicata alla SF. Questa può chiedere, motivandolo, di effettuare una nuova votazione per eleggere un diverso segretario. La SF deve comunque accettare i risultati della seconda votazione.

 

Art. 25 – Il segretario e il Direttivo costituiscono la Direzione della Sezione, che attua le deliberazioni delle istanze superiori e dirige tutto il lavoro del Partito nell’ambito della Sezione: organizza l’attività ordinaria e straordinaria, mobilita e organizza membri, collaboratori e simpatizzanti, cura i rapporti con le istanze superiori del Partito.

La Direzione della Sezione si riunisce in sessione ordinaria con cadenza mensile e comunque ogni qualvolta ne ravveda la necessità. Essa convoca, almeno una volta al mese, una riunione di tutti i membri della Sezione, nella quale si discutono le deliberazioni delle istanze superiori, si programmano e si verificano le attività, si fa il bilancio dell’esperienza e si esercitano la critica e l’autocritica.

 

B) Federazione

Art. 26 – La Federazione include le Sezioni di un determinato comprensorio, è costituita di norma su base regionale. Possono essere costituite Federazioni su base provinciale. Alla costituzione della Federazione provvede la Direzione Nazionale (DN).

 

Art. 27 – Ogni Federazione è diretta da un segretario federale (sf) e da una Segreteria Federale (SF), composta dal segretario federale e da altri membri, il cui numero viene fissato dalla Direzione Nazionale in funzione del numero delle Sezioni presenti nel territorio di competenza.

In caso di dimissioni o espulsione di un membro la SF può procedere alla cooptazione di un altro membro.

Per quanto riguarda invece l’aumento del numero dei membri della SF per via dell’aumento delle attività del Partito la SF può procedere alla cooptazione di altri membri (fino al massimo di 1/3), dietro però parere favorevole della DN e con approvazione dei 2/3 dei membri della SF.

 

Art. 28 – Il sf e i membri della SF sono eletti dal Congresso di Federazione e durano normalmente in carica per due anni, a meno che la maggioranza dei segretari delle Sezioni o la Direzione Nazionale ne chiedano anticipatamente la verifica.

Il sf e i membri della SF devono aver collaborato per almeno un anno con il Partito, devono avere almeno sei mesi di comprovata militanza nel Partito e avere svolto con impegno ed efficacia almeno un incarico di responsabilità. L’elezione del sf e della SF deve essere comunicata alla DN. Questa può chiedere, motivandolo, di effettuare una nuova votazione per eleggere un diverso segretario federale. La DN deve comunque accettare i risultati della seconda votazione.

 

Art. 29 – Il sf e i membri della SF costituiscono la Direzione della Federazione che rappresenta il Partito nella regione o provincia in tutte le istanze, coordina e verifica le attività delle Sezioni e dei militanti che non sono inquadrati nelle Sezioni e che è stato stabilito devono essere seguiti dalla SF, promuove e decide la formazione di nuove Sezioni, organizza le mobilitazioni del Partito a carattere regionale o provinciale, dirige i settori di lavoro federali, cura i rapporti con la DN del Partito.

La Direzione della Federazione si riunisce almeno una volta al mese e comunque ogni qualvolta ne ravveda la necessità.

 

Art. 30 – La Segreteria Federale può commissariare, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri e con decisione motivata scritta, una Sezione, qualora non svolgesse adeguatamente i suoi compiti istituzionali, incaricando un membro della Segreteria stessa. La Sezione commissariata può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).

 

C) Direzione Nazionale (DN)

Art. 31 – La DN è composta dal Segretario Nazionale (SN), che la presiede, e da 12 membri eletti dal Congresso del Partito e dal presidente della CNG.

Il numero dei membri della DN è fissato dal congresso. La DN può cooptare altri membri (fino a un massimo di 1/4 dei componenti della DN) con decisione a maggioranza dei 2/3 dei membri già esistenti.

I candidati alla DN devono avere almeno un anno di comprovata militanza e avere svolto con impegno ed efficacia almeno una responsabilità di settore.

 

Art. 32 – La DN è il massimo organismo di direzione del Partito tra un congresso e l’altro, e presiede al sistema nazionale di direzione.

La DN rappresenta il Partito in tutte le istanze, crea i diversi organi del Partito, nomina le redazioni centrali degli organi di stampa, organizza e dirige tutte quelle iniziative che rivestono importanza per l’intero Partito, distribuisce le forze e i mezzi nei vari settori di lavoro e amministra la cassa centrale.

La DN viene convocata in sessione ordinaria dal Comitato Direttivo con cadenza almeno trimestrale, è presieduta dal Segretario Nazionale (SN). L’ordine del giorno deve essere comunicato con un anticipo di almeno una settimana.

La DN prende le sue decisioni a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui lo Statuto stabilisca diversamente.

 

Art. 33 – La DN nomina al suo interno – e ne revoca i membri – un Comitato Direttivo (CD), composto dal Segretario Nazionale (SN) e da altri membri eletti dalla DN per la direzione delle attività centrali. Il numero dei membri del CD e la sua variazione vengono definiti dalla DN.

La DN promuove, dirige e decide la formazione di nuove Federazioni.

 

Art. 34 – La DN può commissariare, con maggioranza di 2/3 dei suoi membri e con decisione motivata scritta, una Segreteria Federale qualora non svolgesse adeguatamente i suoi compiti istituzionali, incaricando un membro della DN stessa o da essa delegato di assumerne la direzione e il controllo dell’attività. La SF commissariata può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).

 

Art. 35 – La DN, di fronte a gravi mancanze compiute da un suo membro nel lavoro della DN stessa o di altre istanze del Partito, prende le misure disciplinari che ritiene opportune nell’interesse del Partito (sospensione dalla DN, espulsione o radiazione dal Partito). Le misure devono essere approvate da almeno 2/3 della DN. Il membro della DN sottoposto alle misure disciplinari può fare ricorso alla Commissione Nazionale di Garanzia (CNG).

 

D) Comitato Direttivo (CD) e segreteria del CD (sCD)

Art. 36 – Il CD è composto dal SN, membro di diritto, e da altri membri nominati dalla DN. Il CD è presieduto dal SN e decide a maggioranza.

Il CD ha il compito della gestione corrente delle attività centrali del Partito e dell’organizzazione e gestione del Centro Nazionale (CN), che è l’insieme degli uffici esecutivi delle attività centrali.

Il CD agisce su delega della DN e secondo le linee decise dalla DN. La DN stabilisce il contenuto della delega e lo può modificare in ogni momento.

 

Art. 37 – La sCD viene nominata dalla DN tra i componenti del CD. Vi fanno parte il SN più altri membri del CD. Il numero dei membri della sCD e la sua variazione vengono definiti dalla DN.

La sCD ha compiti di direzione, orientamento, coordinamento e sviluppo della sinergia tra settori e tra responsabili nazionali tra un CD e l’altro e di promozione e direzione delle mobilitazioni e delle operazioni tattiche verso l’esterno.

 

E) Il Segretario Nazionale (SN)

Art. 38 – Il SN è eletto direttamente dal Congresso. Egli rappresenta il Partito in tutte le istanze e ha i poteri indicati nello statuto e quelli delegatigli dalla DN o dal CD.

 

F) La Commissione Nazionale di Garanzia (CNG)

Art. 39 – Il congresso del Partito elegge la CNG composta dal presidente e da altri 2 membri, più un membro supplente.

La CNG vigila e garantisce il rispetto dello Statuto; decide in merito ai ricorsi in materia di sanzioni disciplinari; verifica i bilanci economici; formula proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti; esprime pareri sulle proposte di scioglimento o commissariamento di organismi dirigenti.

Il presidente della CNG è membro di diritto della DN, senza diritto di voto.

 

 

CAPITOLO V – CONGRESSO

 

Art. 40 – Il Congresso è la suprema istanza del Partito e viene convocato dalla DN di regola ogni 2 anni. Congressi straordinari vengono convocati dalla maggioranza di 2/3 dei componenti della DN o dalla maggioranza delle Federazioni.

La convocazione del Congresso, come pure il suo ordine del giorno e le tesi devono essere portati a conoscenza dei membri del Partito con almeno due mesi di anticipo.

 

Art. 41 – Il Congresso è composto dalla DN uscente e dai delegati eletti nei Congressi di Federazione.

Il Congresso: a) discute le relazioni della DN, della CNG e di altri dirigenti e membri del Partito; b) dirime le questioni programmatiche del Partito; c) delibera su tutti i problemi politici, tattici e organizzativi; d) elegge il Segretario Nazionale, la DN e la CNG.

Il Congresso ha la facoltà di deliberare se in esso sono rappresentati almeno la metà dei membri.

 

Art. 42 – Il Congresso del Partito è preceduto dai Congressi di Sezione e dai Congressi di Federazione. I Congressi di Sezione eleggono i delegati per il Congresso di Federazione. Al Congresso di Federazione partecipano i membri della SF uscente e i delegati delle Sezioni.

 

Art. 43 – Le norme per la rappresentanza dei Congressi di Sezione e per lo svolgimento dei lavori vengono fissate dalla SF e debbono essere approvate dalla CNG.

 

Art. 44 – Il Congresso di Federazione elegge i delegati per il Congresso del Partito. Le norme per la rappresentanza dei Congressi di Federazione e per lo svolgimento dei lavori vengono fissate dalla DN e debbono essere approvate dalla CNG.

 

 

CAPITOLO VI – LA TESSERA E I SIMBOLI

 

Art. 45 – La tessera attesta la regolare iscrizione al Partito. Al compagno nuovo iscritto deve essere consegnata con la tessera una copia della Dichiarazione Generale con le Risoluzioni collegate e dello Statuto.

La tessera simpatizzante del Partito viene predisposta dal Centro e gestita a livello di Federazione.

 

Art. 46 – La bandiera del P.CARC è rossa con al centro il simbolo del Partito.

 

Art. 47 – Il simbolo è il seguente: cerchio con bordo giallo e sfondo rosso, all’interno falce e martello gialla sovrastante la scritta CARC gialla, nel semicerchio superiore la scritta in giallo PARTITO dei COMITATI di APPOGGIO alla RESISTENZA, nel semicerchio inferiore la scritta in giallo per il COMUNISMO.

 

 

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